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Detrazioni Superbonus 2022, ripartizione in dieci quote annuali

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di avvalersi per una parte di spese della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali e per altre della detrazione in quattro anni (Agenzia delle entrate, risposta 9 dicembre 2024, n. 252).

L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali. 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2023, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8-quinquies secondo cui: “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.

Con riferimento a tale disposizione, la circolare n. 13/E/2023 ha chiarito che la ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ”incapienza fiscale”. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 202 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

 

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che sia possibile optare per tale ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

 

Nel caso di specie, pertanto, l’istante può presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo ed optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

CCNL Istituzioni Uneba: confronto del 4 e 5 dicembre 2024

Le Parti sociali si sono incontrate ai fini del rinnovo del CCNL di settore

Le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs hanno incontrato l’Associazione datoriale nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2024 per la trattativa di rinnovo del contratto di settore. Nel confronto, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni in merito agli obiettivi economici raggiungibili e Uneba ha avanzato la proposta di analizzare l’articolato relativo al sistema di classificazione del personale, concordandosi:
– l’eliminazione del 7° livello;
– ricomposto il profilo dell’educatore;
– unificato l’inquadramento degli OSS. 
Inoltre, è stato discusso il tema TEP (Trattamento Economico Progressivo), in merito al quale le OO.SS. hanno ravvisato per la prima volta la disponibilità da parte datoriale.
Infine, sul fronte economico, l’Associazione datoriale ha dichiarato la disponibilità a superare la cifra di 120,00 euro a regime e le OO.SS. hanno ribadito  la necessità di incrementare la parte tabellare per portarla all’interno del range relativo ai contratti che hanno fino ad ora sottoscritto nel 
comparto in termini di incrementi percentuali. 

Il Decreto Flussi è legge: le novità della conversione

Introdotte la quota di riserva del 40% degli ingressi alle lavoratrici, nuove regole per i ricongiungimenti e per le domande di nulla osta (Legge 9 dicembre 2024, n. 187).

Il Decreto Flussi (D.L. n. 145/2024) è stato convertito in Legge n. 187/2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre. Diverse le novità introdotte nell’iter parlamentare culminato nell’approvazione al Senato del 4 dicembre scorso, tra le quali la norma che riserva alle lavoratrici fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 (articolo 2, comma 7-bis, D.L. n. 145/2024), la nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028 (articolo 2-bis) e le nuove regole sui ricongiungimenti familiari (articoli 12-ter, comma 1-bis e articolo 12-quater).

La quota di ingresso per le lavoratrici

La legge di conversione ha stabilito che per gli ingressi è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze fuori quota. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva citata si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all’assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

I ricongiungimenti familiari

Cambiano le regole sui ricongiungimenti che ora potranno essere richiesti solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno 2 anni nel territorio nazionale, mentre l’idoneità dell’alloggio potrà essere rilasciata dal comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti.

Irricevibilità delle domande di nulla osta 

Infine, vengono rigettate le domande di nulla osta avanzate da datori di lavoro che, tra l’altro, abbiano commessi reati relativi all’intermediazione illecita di manodopera, alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone e all’acquisto di schiavi (articolo 1, comma 1, numero 2, capoverso 2-ter).