Bonus Sud e credito d’imposta ZES e ZLS: nuovo modello di comunicazione

 

L’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta pergli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls), definendone modalità e termini di presentazione (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 giugno 2023, n. 188347).

L’articolo 1, comma 265, della Legge di bilancio 2023 ha modificato i commi 98 e 108 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il successivo comma 267 ha poi modificato l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91/2017, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES nonché il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS.

A tal riguardo, per consentire ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle ZLS secondo il nuovo quadro normativo, è stato approvato un nuovo modello di comunicazione per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del nuovo modello la possibilità di indicare gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Pertanto, con il provvedimento n. 188347/2023, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione, aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni, destinato ai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da destinare a strutture produttive localizzate:

– nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 (di seguito “Carta”);

– nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, come individuate dalla Carta;

– nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta.

 

Tale modello può essere inviato, tramite il software “CIM23”, o dal beneficiario stesso o da un soggetto incaricato, di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, a partire dall’8 giugno 2023 e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni. Con la stessa modalità, inoltre, può essere inviata una nuova comunicazione, per rettificarne una già inviata, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Oltre il termine massimo previsto per l’invio, potranno essere accolte solo:

– comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta telematica e a condizione che l’importo del credito richiesto con la comunicazione rettificativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla comunicazione originaria;

– comunicazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni, successivamente scartate, se pervenute entro il mese di febbraio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le predette acquisizioni.

 

I soggetti che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, invece, dovranno continuare ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Approvato il disegno di legge “Made in Italy”

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 31 maggio 2023, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni organiche per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell’economia del Paese (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 31 maggio 2023).

Il provvedimento prevede una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana, con l’obiettivo di dotare il “Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele. In tal senso, sono stati ideati interventi per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.

 

Tra le misure previste a favore delle imprese, rientra la costituzione del Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy, con l’obiettivo di stimolare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali anche per la fase dell’approvvigionamento delle materie prime critiche, con una dotazione iniziale di un miliardo di euro.

Sono state annunciate anche misure settoriali a sostegno delle principali filiere di eccellenza, attraverso la valorizzazione della filiera legno-arredo 100% nazionale, del tessile, della nautica, della ceramica e dei prodotti orafi. In particolare 10 milioni di euro saranno destinati al potenziamento delle iniziative di autoimprenditorialità e imprenditorialità femminile.
 
Al fine di promuovere le abilità, le conoscenze e le competenze connesse al made in Italy, è stata prevista l’istituzione del Liceo del Made in Italy e della Fondazione denominata “Imprese e Competenze per il Made in Italy”. Inoltre, per favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, è stata decretata la nascita di un programma di trasferimento delle competenze generazionali per le imprese private con non più di 15 unità da svolgere attraverso il tutoraggio di formazione di un lavoratore andato in pensione, da non oltre 2 anni, a un nuovo assunto a tempo indeterminato di età inferiore a 30 anni. Con l’obiettivo di promuovere e rappresentare l’eccellenza produttiva e culturale italiana è anche stata istituita l’Esposizione nazionale permanente del made in Italy. 

Nell’ambito della tutela del marchio “Made in Italy”, per assicurare la riconoscibilità e la provenienza dei prodotti italiani:

  • è stato adottato un contrassegno ufficiale di origine italiana delle merci con la dizione Made in Italy per la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni;
  • è stato previsto l’uso della Blockchain per la certificazione delle filiere e la creazione di un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni conformi alla normativa in vigore per la tracciabilità delle filiere e per sostenere e promuovere la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basata sui registri distribuiti (DLT) utile ai fini informativi per i consumatori;
  • sono stati annunciati finanziamenti per consulenze per l’avvio di attività nel metaverso;
  • è stato incentivato il processo di associazione tra produttori e la redazione di un disciplinare per le produzioni artigianali e industriali.

Infine, in materia di lotta alla contraffazione, sono state previste modifiche al sistema sanzionatorio e al codice di procedura penale in materia, riorganizzazione degli uffici per favorire la specializzazione in materia e misure per la formazione specialistica dei magistrati per il contrasto ai reati di contraffazione.

Depositi fiscali: autorizzazione provvisoria in assenza dei requisiti

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, n. 124, è stato pubblicato il D.M. 17 marzo 2023 previsto dall’articolo 23, comma 12 del testo unico delle accise relativo all’autorizzazione per 12 mesi all’esercizio di deposito fiscale in assenza dei requisiti.

L’intervento di modifica dell’articolo 23, comma 12, del testo unico accise, ad opera dell’articolo 5-quater, comma 1, del D.L. n. 21/2022, risponde alla necessità di integrare la disciplina inerente l’operatività in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacità di stoccaggio prevedendo un’alternativa alla mera sospensione della relativa autorizzazione che dia una concreta possibilità, agli esercenti di tali depositi, di riuscire effettivamente a ripristinare le condizioni richieste dal suddetto articolo 23, comma 4 e, in particolare, quella attinente alla soglia del 30% del totale delle estrazioni di un biennio.

 

L’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio in relazione all’ubicazione del deposito fiscale verifica annualmente la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio in regime di deposito fiscale e qualora ne venga riscontrata l’insussistenza, il medesimo ufficio comunica all’esercente l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.

L’esercente può presentare entro 20 giorni, decorrenti dalla notifica della comunicazione memorie scritte, documenti o altri elementi idonei a comprovare la sussistenza di tali condizioni. 

Qualora la garanzia sia stata regolarmente costituita entro il termine di 10 giorni, l’Ufficio competente comunica all’esercente che gli è consentito di proseguire in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione.

 

L’importo della garanzia è determinato dall’ufficio competente nella misura del 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione. La stessa può essere prestata dall’esercente in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale e ha validità non inferiore alla data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti che saranno immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione. Qualora sia necessario, l’esercente può adeguarla in modo che la stessa risulti sempre conforme durante l’intero periodo dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell’attività.

L’ufficio competente, in ciascuno dei 12 mesi di prosecuzione transitoria dell’attività verifica la conformità della garanzia prestata e in caso contrario adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.

 

Nel caso in cui al termine del suddetto periodo di sospensione il medesimo ufficio verifichi il mancato ripristino delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico, revoca l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; nel caso in cui al termine del suddetto periodo di sospensione il medesimo Ufficio verifica, invece, il ripristino delle suddette condizioni, revoca il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dell’esercente.

 

Infine, sempre l’ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico e qualora nessuna di esse risulti ripristinata, revoca l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale. Nel caso in cui, invece, il medesimo ufficio, al termine del suddetto periodo di prosecuzione verifica il ripristino delle predette condizioni, provvede a darne comunicazione all’esercente.