Contratti di sviluppo: riapre lo sportello di INVITALIA per la presentazione delle domande

INVITALIA ha reso noto che dal 4 dicembre 2023 è nuovamente possibile presentare la domanda per i Contratti di sviluppo con importanti novità (INVITALIA, comunicato 4 dicembre 2023).

Con Decreto Direttoriale del 15 novembre 2023 era stata disposta, a partire dal 22 novembre 2023, la temporanea sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione per i Contratti di sviluppo, necessaria per consentire l’apertura di due distinti sportelli:

  • uno per i programmi di sviluppo turistici;

  • uno per i programmi di sviluppo industriale (compresi i programmi a valere sul regime TPA) e di tutela ambientale.

Diverse le novità per le imprese alla riapertura dello sportello INVITALIA il 4 dicembre 2023.

 

In primo luogo i nuovi progetti prevedono la presenza di non più di 5 imprese tra soggetti proponenti e aderenti, e tra i partecipanti ai contratti di rete.

 

Per quanto riguarda i programmi di tipo turistico, sale a 7,5 milioni la soglia minima per il progetto presentato dal soggetto proponente, mentre in caso di progetti con più soggetti, gli stessi dovranno essere realizzati in comuni limitrofi o nell’ambito di un singolo distretto turistico.

 

Le principali innovazioni riguardano, però, i regimi di tutela ambientale, che sono stati completamente riformati, anche alla luce delle modifiche apportate al Regolamento Generale di esenzione (GBER).

Con il nuovo contratto di sviluppo è ora possibile usufruire degli incentivi a carattere ambientale anche per iniziative finalizzate a:

  • introdurre elementi di circolarità nei processi produttivi;

  • produrre energia rinnovabile per l’autoconsumo;

  • efficientare gli immobili, oltre che i processi produttivi.

Oltre a ciò, sono state introdotte importanti novità anche per i programmi che puntano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

 

Rottamazione quater: entro il 5 dicembre versamento della seconda rata

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato che saranno considerati validi i versamenti della seconda rata della rottamazione quater effettuati entro martedì 5 dicembre (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 1 dicembre 2023).

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

 

Per i contribuenti che hanno adottato un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un limite massimo di 18 rate, la rata di novembre costituisce l’ultima prevista per il 2023.

A partire dal 2024 il versamento delle rate andrà saldato entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, dunque, ha ricordato che i versamenti della seconda rata, effettuati entro il 5 dicembre 2023, saranno ritenuti validi in considerazione dei cinque giorni di flessibilità aggiuntivi, previsti dalla legge, rispetto alla scadenza del 30 novembre 2023.

Verranno, invece, meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo, nel caso in cui:

  • il pagamento non venga eseguito;

  • il pagamento sia effettuato oltre il termine ultimo;

  • il pagamento sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto.

Per il versamento dovrà essere utilizzato il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute che riporta la data del 30 novembre 2023, disponibile in copia anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, effettuando il pagamento in banca, agli ATM abilitati a Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5, tramite circuiti Sisal e Lottomatica, tramite l’App Equiclick utilizzando la piattaforma pagoPa, o in alternativa pagando direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Con il comunicato, inoltre, l’Agenzia ha reso noto l’imminente l’invio delle comunicazioni delle somme dovute destinate ai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quater e che risiedono nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio. Per tali contribuenti, infatti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.

 

Su tali comunicazioni, verranno forniti:

– l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda;

– l’importo da pagare;

– le scadenze e i moduli di pagamento delle rate in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

 

L’invio, come stabilito dalla legge, sarà completato entro dicembre, e la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.

 

Emissione nota di variazione in diminuzione in caso di chiusura fallimento in pendenza di giudizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del ”dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, ex articolo 26 del Decreto IVA, in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi e con riferimento a procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021 (Agenzia delle entrate, risposta 29 novembre 2023, n. 471).

L’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione precedente al 26 maggio 2021, stabiliva che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Tale disposizione disciplinava le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste, tra le quali figurava il “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose“.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.

È stato, inoltre, già spiegato che il legislatore ha limitato la rilevanza del mancato pagamento alle ipotesi di ”procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”, perché solo in tali ipotesi si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ha affermato che, nell’ipotesi di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”, le note di variazione emesse ex articolo 26, comma 2, del Decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).

 

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, trova applicazione il precedente disposto dell’articolo 26 del Decreto IVA e si richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, per l’emissione delle note di variazione in diminuzione.