CIPL Edilizia Artigianato Piemonte: definito l’EVR per il 2024

Stabiliti gli importi per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2024

Il 6 marzo scorso Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni, CNA Piemonte, FIAE Casa Artigiani Piemonte e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte, Fillea-Cgil Torino e Piemonte hanno siglato l’accordo sulla definizione degli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2024.
Infatti, il CIPL Piemonte del 13 aprile 2023 ha disposto l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è oggettivamente correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio, disponendo altresì che le Parti si incontrino entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, ovvero non appena disponibili i dati utili, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni atte all’erogazione dell’EVR.
L’accordo del 6 marzo ha stabilito che le verifiche degli indicatori pervenuti su base regionale presi a riferimento presentano le condizioni atte alla corresponsione
dell’EVR nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024.
Di seguito gli importi.

Livelli EVR 4%
7° livello 80,00 euro
6° livello 72,00 euro
5° livello  60,00 euro
4° livello  56,00 euro
3° livello 52,00 euro
2° livello 48,00 euro
1° livello 40,00 euro

CIPL Edilizia Industria Benevento: stabilito l’ EVR 2024

EVR fissato nella misura del 4% per l’anno 2024

Il 18 marzo, le Parti sociali ANCE Benevento, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, rilevato che tutti i quattro parametri relativi ai trienni 2021/2022/2023 e 2020/2021/2022 hanno conseguito un valore positivo, decidono di fissare l’ EVR nella misura del 4% da applicarsi ai minimi di paga in vigore il 1° luglio 2014. 
Di seguito, le tabelle con i valori riparametrati nei vari livelli, tenendo conto che l’EVR dovrà essere corrisposto secondo diverse modalità:
100% dell’EVR se 2 parametri sono positivi

100% dell’EVR (4%) 
Operaio comune 1 livello 0,19
Operaio qualificato 2 livello 0,22
Operaio specializzato 3 livello 0,25
Operaio 4 livello 0,26
Impiegato 1 livello 32,16
Impiegato 2 livello 38,16
Impiegato 3 livello 42,40
Impiegato 4 livello 45,66
Impiegato 5 livello 48,92
Impiegato 6 livello 58,71
Impiegato 7 livello 65,23

– se scatta almeno uno dei 2 parametri aziendali deve versare il 30%, + la metà del 70% restante. Quindi l’impresa verserà il 65% dell’EVR.

65% dell’EVR
Operaio comune 1 livello 0,12
Operaio qualificato 2 livello 0,14
Operaio specializzato 3 livello 0,16
Operaio 4 livello 0,17
Impiegato 1 livello 21,20
Impiegato 2 livello 24,80
Impiegato 3 livello 27,56
Impiegato 4 livello 29,68
Impiegato 5 livello 31,80
Impiegato 6 livello 38,16
Impiegato 7 livello 42,40

 

Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero

Illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 che ha individuato gli emolumenti per il calcolo dei contributi dovuti (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 49).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il provvedimento in questione, infatti, ha individuato le retribuzioni convenzionali per il 2024 (articolo 4, comma 1, D.L.  n. 317/1987) da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

L’Istituto, inoltre, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

I lavoratori interessati

L’INPS chiarisce che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. 

Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 6 marzo 2024 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”.

L’INPS al riguardo rammenta che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/1990).

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per il 2024, allegate alla circolare in argomento (Allegato n. 2). L’INPS, peraltro, segnala che ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.

Più in particolare, per quanto riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso, l’Istituto precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Infine, le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Regolarizzazioni contributive

I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare in commento possono regolarizzare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in argomento.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:

– devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

– le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Infine, nella circolare in questione vengono elencati alcuni casi particolari.