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Chiesto un aumento salariale per il triennio pari 230,00 euro lordi mensili complessivi (TEC)
Il 4 dicembre è iniziata la trattativa tra Assospazzole e Pennelli, Assoscrittura e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini.
Durante l’incontro i sindacati hanno esposto le seguenti riichieste:
– dal punto di vista economico è stato richiesto l’aumento salariale pari a 230,00 euro lordi complessivi sul TEC l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare oltre ad un aumento di 18,00 euro per il fondo sanitario integrativo Sanimoda
– dal punto di vista normativo richiesto un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; aumento delle ore di formazione; maggiori tutele in materia di conciliazione vita/lavoro; l’introduzione d strumenti per sostenere innovazione, qualità e sostenibilità del comparto.


In corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’agevolazione già concessa ai soggetti interessati (INPS, messaggio 4 dicembre 2025, n. 3703).
L’INPS ha comunicato che sono stati completati i controlli ex post per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’accesso all’esonero parziale dei contributi, previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge n. 178/2020 e che è in corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’esonero già concesso ai soggetti interessati.
È possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”, accedendo sul sito istituzionale dell’INPS con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS).
Avverso tali provvedimenti, è possibile proporre istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel messaggio INPS n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Riesame”.
Nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. In tale caso, l’utente è tenuto a rappresentare la necessità di riproporre l’istanza di riesame attraverso la funzione “Com. bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti”, selezionando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.


L’Agenzia delle entrate apporta modifiche al precedente provvedimento n. 460166/2024, il quale reca disposizioni attuative del D.Lgs. n. 180/2024, riguardante il regime speciale per le piccole imprese (attuazione della direttiva (UE) 2020/285) e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 dicembre 2025, n. 551770).
La modifica specifica riguarda il punto 7.4, secondo periodo, del provvedimento n. 460166/2024. Le parole “Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione” sono sostituite con le seguenti: “Dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate”. Tale modifica, al fine di chiarire la tempistica per l’ammissione al regime di franchigia, precisa il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia. Questa comunicazione è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX.
La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. Essa deve contenere diverse informazioni, tra cui: codice fiscale, denominazione, natura giuridica, domicilio fiscale, attività prevalente/secondarie, dichiarazione di non essere registrato al regime SME-SS in altro Stato di stabilimento, gli Stati di esenzione in cui si intende avvalersi del regime, eventuali altri identificativi IVA, e il volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati dell’Unione europea nei due anni civili precedenti e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva.
Se gli Stati di esenzione hanno soglie differenziate per settori, i volumi di affari devono essere indicati distintamente per ciascun settore.
La comunicazione preventiva può essere trasmessa anche da un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.
La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La trasmissione è preclusa ai soggetti stabiliti:
La correzione di una comunicazione preventiva già trasmessa è consentita entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Dopo tale termine, la correzione è inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.
I soggetti autorizzati devono effettuare l’aggiornamento della comunicazione preventiva se interviene una variazione delle informazioni fornite, quando intendono avvalersi del regime in Stati membri differenti da quelli già indicati, oppure quando decidono di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.
La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate esegue controlli formali in fase di compilazione e controlli successivi alla trasmissione. Superati i controlli, l’Agenzia trasmette la comunicazione o l’aggiornamento agli Stati di esenzione. Il termine per l’ammissione decorre dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX all’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione, o alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione. La procedura web permette la consultazione delle comunicazioni inviate, la correzione, e la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori e di riscontro.
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