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CCNL Commercio Cifa – Confsal: sottoscitto l’accordo integrativo

Le Parti hanno depositato il nuovo testo coordinato che sostituisce integralmente il precedente CCNL

Il 23 settembre scorso è stato sottoscritto da Cifa e Confsal l’accordo integrativo del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servzii, Pubblci Esercizi eTurismo che modifica e aggiorna alcune disposizioni contrattuali.
Periodo di prova
Modificati i termini della durata del periodo di prova.:

– 45 giorni di lavoro effettivo, per il primo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, dal quarto al quinto livello di inquadramento;

– 90 giorni dal sesto livello;

– 180 giorni per i livelli successivi.

Lavoro supplementare

In caso di modifica dell’orario di lavoro è prevista una maggiorazione del 31,5% (30% + 1,5%) della retribuzione oraria globale.

In caso di lavoro supplementare è, invece, aumentata la maggiorazione dal 15% al 30% della retribuzione.

Periodo di comporto

E’ modificata la durata del periodo di comporto con la previsione del diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio.

Malattia
In caso di assenze per malattia il trattatmento economico è così aggiornato:

– 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza);

– 75% per i giorni dal 4°al 20°;

– 100% per i giorni dal 21° in poi.

Preavviso di licenziamento

Fino a cinque anni di servizio compiuti:

– 15 giorni di calendario, per il primo livello;

– 20 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 30 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 60 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 30 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

 45 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 90 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 45 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 120 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Incentivo all’esodo: chiarimenti sull’Uniemens

Fornite precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso (INPS, messaggio 23 ottobre 2025, n. 3166).

L’INPS ha fornito precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

In particolare, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui al citato articolo 4 della Legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> devono valorizzare il valore “V”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.

Inoltre, deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>. Nell’elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna “somma a debito” con il codice in uso “M161”.

Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l’elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l’importo dell’imponibile e l’elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”. La procedura riscostruisce nel DM2013 virtuale il codice “V980” con l’importo dell’imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori.

Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la “monetizzazione” dell’imponibile riportato nell’elemento <ImponibileEccmass>.

Ebinter Campania: previsto un contributo per la natalità

Il contributo è pari a 200,00 euro per un solo figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

L’Ebinter Campania eroga per il 2025 un contributo alla natalità rivolto ai dipendenti di aziende del settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi Confcommercio della regione Campania, in regola con i versamenti da almeno 6 mesi.

Destinatari sono:

– lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti,

– lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi.

Il contributo ha un valore pari a 200,00 euro per un solo genitore del nucleo familiare e per un solo figlio nato adottato e/o in affido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

In caso di parto gemellare il contributo spetta per entrambi i nati.