Posticipo pensione: esenzione fiscale applicabile agli iscritti delle forme esclusive dell’AGO

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione fiscale per l’incentivo al posticipo del pensionamento, in particolare per il personale iscritto alle forme “esclusive” dell’AGO (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2025, n. 247).

Un ente ha richiesto chiarimenti riguardo all’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.

 

Il comma 286 dell’articolo 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), come sostituito dal comma 161 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), ha ampliato l’ambito dei destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo non solo i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile, ma anche quelli che maturano i requisiti per la pensione anticipata.

 

Tenuto conto che a lettera i-bis) dell’articolo 51 del TUIR, che definisce l’esenzione, menziona l’AGO e le sue forme “sostitutive”, ma non richiama espressamente le forme “esclusive”, l’Istante chiede quindi se i lavoratori iscritti a tali forme esclusive possano beneficiare dell’incentivo e della relativa esenzione fiscale, al pari degli altri.

 

L’Agenzia conferma che, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025, risulta ampliata la platea dei soggetti destinatari della disposizione sopra riportata che riguarda non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019 ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011.
L’Agenzia riconosce che, dal punto di vista letterale, l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR riguarda solo i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive, escludendo quindi quelli iscritti alle forme “esclusive” come la Gestione pubblica. Tuttavia, l’intento del legislatore con la Legge di bilancio 2025 era di prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte al lavoratore.

 

Come già chiarito nella risoluzione n. 45/E/2025, la finalità agevolativa (incentivante) della disposizione sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme ”esclusive” dell’AGO non fosse accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto delle  condizioni previste dall’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della Legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i­bis), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.

Cumulabilità tra agevolazioni fiscali: Sisma bonus e detrazione su immobili ristrutturati

L’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire dubbi riguardo alla cumulabilità tra la detrazione per interventi antisismici (Sisma Bonus) e la detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati, calcolata sul prezzo di vendita, e il relativo limite di spesa complessivo (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre, n. 242).

Un contribuente ha acquistato da un’impresa di costruzioni un’unità immobiliare unifamiliare accatastata in categoria F/3 (in corso di costruzione).

L’impresa aveva ottenuto un permesso di costruzione per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

Al momento dell’atto di vendita, l’immobile era allo “stato grezzo”, con i lavori strutturali completati e collaudati e la documentazione finale del Sisma Bonus attestante una riduzione del rischio sismico di due classi.

Le parti hanno concordato che la detrazione del Sisma Bonus non fruita dal venditore venisse trasferita all’acquirente al momento della vendita, come previsto dall’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR.
Pertanto, l’Istante ha chiesto all’Agenzia se, oltre al Sisma Bonus trasferitogli, fosse possibile usufruire anche della detrazione IRPEF prevista dall’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR, calcolata sulla base di un importo forfettario pari al 25% del 50% del prezzo di vendita come da rogito.

Il comma 3 dell’articolo 16­bis del TUIR prevede una detrazione dall’IRPEF nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Tale detrazione spetta agli acquirenti di unità immobiliari situate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione che vendono l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori.
Per il 2024, la detrazione è del 50% su un importo pari al 25% del prezzo di vendita, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro. È possibile fruire della detrazione anche se l’atto di acquisto è stipulato prima della fine dei lavori, ma la fruizione effettiva partirà solo dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato saranno ultimati.

L’agevolazione è ammessa anche per immobili accatastati in F/3 (“in corso di costruzione”), a condizione che derivino da un immobile preesistente e che al termine dei lavori rientrino in una categoria catastale residenziale.

La detrazione spetta a tutti i soggetti, compresi quelli che esercitano attività di impresa, che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli interventi sulla base di un titolo idoneo e che sostengono le relative spese. Quando l’immobile viene venduto, la detrazione non ancora utilizzata dal venditore viene trasferita all’acquirente, a condizione che quest’ultimo sia una persona fisica e che non vi sia un accordo contrario tra le parti nell’atto di vendita

 

Ai sensi della normativa sul Sisma Bonus (articolo 16, D.L. n. 63/2013):

  • per interventi antisismici in zone sismiche 1, 2 e 3, spetta una detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali;
  • l’aliquota sale al 70% o 80% se si ottiene una riduzione del rischio sismico di una o due classi;
  • le imprese possono beneficiare del Sisma Bonus per interventi su immobili posseduti, indipendentemente dalla loro classificazione (“beni merce”, “strumentali” o “patrimoniali”).

In caso di vendita dell’immobile, la detrazione Sisma Bonus non utilizzata può essere trasferita all’acquirente persona fisica, se previsto nell’accordo tra le parti (in base al richiamo all’art. 16-bis, comma 8 del TUIR).

 

Secondo la circolare n. 17/E/2023, in caso di interventi antisismici e altri interventi di recupero edilizio sullo stesso immobile, il limite di spesa agevolabile è unico e pari a 96.000 euro.

Gli interventi antisismici non beneficiano di un limite autonomo.
Tuttavia, richiamando la precedente risposta n. 437/2021, l’Agenzia conferma che l’acquirente può fruire della detrazione sull’acquisto (art. 16-bis, comma 3) anche se l’impresa venditrice ha beneficiato di altre detrazioni (come il Sisma Bonus) sullo stesso immobile.

 

La ragione di questa cumulabilità risiede nel fatto che le due detrazioni si basano su presupposti diversi:

. il Sisma Bonus è calcolato sui costi analitici sostenuti per gli interventi;

– la detrazione per l’acquisto è calcolata sul prezzo di vendita forfettario dell’immobile.

L’Agenzia delle entrate, dunque, conclude che l’Istante può fruire di entrambe le agevolazioni. Nello specifico, l’acquirente a cui è stata trasferita la detrazione del Sisma Bonus non utilizzata dall’impresa può anche beneficiare della detrazione sull’acquisto di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR, nel rispetto del limite di spesa complessivo e unico di 96.000 euro per l’immobile.

La detrazione sull’acquisto (art. 16-bis, comma 3) potrà essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato saranno ultimati.

Figli over 30: la perdita delle detrazioni non influenza lo status di familiare a carico

L’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito posto da un sostituto d’imposta riguardo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 all’articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni per carichi di famiglia (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2025, n. 243).

A partire dall’anno d’imposta 2025, la Legge di bilancio ha modificato le regole per le detrazioni per i figli a carico. In particolare, per effetto delle nuove disposizioni:

  • la detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio si applica ora solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni;
  • i figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno perdono il diritto a questa specifica detrazione, a meno che non abbiano una disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992. Per i figli con disabilità, la detrazione continua a spettare senza limiti di età.

Conseguentemente, il sostituto d’imposta (istante), avendo eliminato il beneficio dalle buste paga dei dipendenti con figli che hanno compiuto 30 anni, chiede all’Agenzia delle entrate se il compimento del 30° anno di età del figlio comporti la perdita automatica dello status di “familiare fiscalmente a carico”, indipendentemente dalla percezione o meno di un predeterminato reddito complessivo. Oppure se lo status in argomento potrà essere ritenuto ancora efficace, considerato che tale condizione consentirà ai genitori di poter beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, sostenute nell’interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.

 

L’Agenzia delle entrate fonda la sua soluzione interpretativa su una distinzione: la separazione tra il diritto alla specifica detrazione per figli a carico, come modificata dalla Legge di bilancio 2025, e la qualifica generale di “familiare fiscalmente a carico”, che rimane legata unicamente a un requisito reddituale.

 

Il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, introdotto dal D.L. n. 4/2022, stabilisce che “ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”.
In base a questo principio, l’Agenzia conclude che la previsione del comma 4-ter può essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni (senza disabilità accertata) per i quali, a seguito delle nuove norme, non spetta più la detrazione di 950 euro.

La perdita della detrazione specifica non implica la perdita automatica dello status di familiare a carico. Tale status è conservato a una condizione: il rispetto del requisito reddituale previsto dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Questo significa che il figlio deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).

Poiché i figli di età superiore a 30 anni (con reddito idoneo) sono “considerati al pari di quelli per cui spetta la detrazione, ne consegue che il genitore conserva il diritto a beneficiare di altre agevolazioni.

Specificamente, citando un principio già espresso nella circolare n. 4/E/2022, l’Agenzia ribadisce che “continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico“.

 

Pertanto, in applicazione di tali principi, il genitore che ha sostenuto spese per figli fiscalmente a carico può fruire delle corrispondenti detrazioni (ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del TUIR) in sede di dichiarazione dei redditi, “anche se non spettano più le detrazioni indicate nel medesimo articolo 12”.

 

Nella circolare n. 4/E/2025 è stato, infine, precisato che, atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

 

Pertanto, nel caso di specie, il sostituto ha l’obbligo di indicare nella Certificazione Unica i dati dei familiari fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del TUIR, per consentire la fruizione delle altre detrazioni per oneri e spese sostenute.